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Italien, 11. Juni 1995 : Aufhebung des Hausarrestes für Mafiosi ausserhalb des Wohnortes

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung des Hausarrestes für Mafiosi ausserhalb des Wohnortes
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 48'458'754
Stimmbeteiligung 27'740'783 57,24%
Stimmen ausser Betracht 3'598'554
┗━ Leere Stimmen 2'864'624
┗━ Ungültige Stimmen 733'930
Gültige (= massgebende) Stimmen 24'142'229auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 15'373'288 63,67%
┗━ Nein-Stimmen 8'768'941 36,33%
Bemerkungen Zulässig gemäss Urteil 9/1995 vom des Verfassungsgerichts.

Originaltext:

(4) ROSSO [Confino] Soggiorno cautelare: abolizione del potere del procuratore nazionale antimafia di ordinare il soggiorno cautelare.

Titolo: Soggiorno cautelare.

Promotori: Club Pannella, Lega Nord.
Colore scheda Rosso.
Legge di riferimento D.L. 306/92, art. 25/quater (sentenza Corte Costituzionale 419/94)

Quesito

Volete voi che sia abrogato l'articolo 25/quater del Decreto Legislativo 8 giugno 1992 n. 306 recante "Modifiche urgenti al nuovo Codice di Procedura Penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante "Modifiche dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2/ter della legge 31 maggio 1965, n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25/quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide a pena decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione?

La richiesta riguarda l'abolizione dello strumento del soggiorno cautelare che può essere disposto dal Procuratore Nazionale Antimafia e convalidato dal Tribunale. Il soggiorno cautelare prevede l'obbligo di soggiornare in una località, generalmente diversa da quella di residenza, per gli appartenenti ad associazioni mafiose. Tra le misure preventive, cancellato il soggiorno cautelare, resterebbero il soggiorno obbligato nel Comune di residenza, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e il divieto di soggiorno.
Gleichzeitig mit
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