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Italien, 21. Mai 2000 : Aufhebung der Listenwahl innerhalb des Consiglio superiore della magistratura

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Listenwahl innerhalb des Consiglio superiore della magistratura
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 49'067'694
Stimmbeteiligung 15'634'781 31,86%
Stimmen ausser Betracht 2'704'066
┗━ Leere Stimmen 2'102'915
┗━ Ungültige Stimmen 601'151
Gültige (= massgebende) Stimmen 12'930'715auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 9'125'465 70,57%
┗━ Nein-Stimmen 3'805'250 29,43%
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Zulässig gemäss Urteil 34/2000 vom des Verfassungsgerichts. Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am (Gazzetta Ufficiale n. 79/2000) an.

Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.

Abstimmungsfrage (grüner Stimmzettel):
"Elezione del Consiglio superiore della magistratura: Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte"
"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 14, lettera b) limitatamente alle parole: "il voto di lista ed", alla parola "eventuale", nonché alle parole "nell'ambito della lista votata";
art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del quoziente (base) per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;", e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della stessa lista";
comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.";
comma 4, limitatamente alle parole "e 2" ?".

Gleichzeitig mit
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