Italien, 11. Juni 1995 : Aufhebung der Gemeinde- und Regionalkompetenzen über Ladenöffnungszeiten
Gebiet | Italien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung der Gemeinde- und Regionalkompetenzen über Ladenöffnungszeiten | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 48'458'754 | |
Stimmbeteiligung | 27'788'647 | 57,34% |
Stimmen ausser Betracht | 2'793'868 | |
┗━ Leere Stimmen | 2'188'321 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 605'547 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 24'994'779 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 9'348'000 | 37,39% |
┗━ Nein-Stimmen | 15'646'779 | 62,61% |
Bemerkungen |
Zulässig gemäss Urteil 4/1995 vom des Verfassungsgerichts.
Originaltext:
(9) VIOLA [Commercio 2] Commercio, orari: abolizione dei poteri delle
Regioni e dei sindaci in materia di orari dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio.
Titolo: Orari degli esercizi commerciali.
Promotori: Club Pannella. Colore scheda Viola. Legge di riferimento N. 558/71, articoli vari; n. 887/82, art. 54; D.P.R. 616/77, art. 8. Quesito "Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; nonché il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 54, lettera d), limitatamente alle parole "dei negozi", e alle parole "vendita e"; nonché il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'articolo 8, (nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121) comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21"; comma 5: "Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. "?"
Un'altra richiesta di "deregulation". In relazione agli orari dei negozi
resterebbero in vigore i poteri pubblici di regolazione per quanto riguarda
gli impianti stradali di distribuzione del carburante, i pubblici esercizi
per alimenti e bevande, il commercio sulle aree pubbliche.
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Gleichzeitig mit | ||
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