Zulässig gemäss Urteil 26/1981 vom des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage:
"Volete voi l'abrogazione degli articoli 4;
5;
6 limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi
a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica";
8;
12;
13;
14;
15;
19 primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8"; terzo comma:
"Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico
dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza
l'osservanza delle modalità previste dallo articolo 7, chi la cagiona è punito
con la reclusione da uno a quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con
la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria
della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori
dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13,
chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti
aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene
stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della
donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma" della legge 22 maggio 1978,
n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza"?"