Zulässig gemäss Urteil 34/2000 vom des Verfassungsgerichts.
Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am (Gazzetta
Ufficiale n. 79/2000) an.
Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.
Abstimmungsfrage (grüner Stimmzettel):
"Elezione del Consiglio superiore della magistratura: Abrogazione dell'attuale
sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste
contrapposte"
"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"
(così come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli
artt. 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22
novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74)
limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 14, lettera b) limitatamente alle parole: "il voto di lista ed",
alla parola "eventuale", nonché alle parole "nell'ambito della lista votata";
art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del
quoziente (base) per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi
espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera
b): "determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra
elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati
in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la
maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio.
Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste
che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi
rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;", e lettera c) limitatamente
alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista";
art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della stessa lista";
comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti
di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo
nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti
nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale
o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in
detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di
eleggibilità, si passa alle liste successive.";
comma 4, limitatamente alle parole "e 2" ?".