Zur Zeit verwalten sich Untersuchungs- und Gerichtsbehörden der Magistratur
gemeinsam, auch ist ein Wechsel zwischen beiden Zweigen möglich. Die oberste
Aufsichtsbehörde (Consiglio Superiore della Magistratura)
wird von den Angehörigen zu zwei Dritteln aus ihrer Mitte gewählt, das letzte
Drittel bestimmt das Parlament aus Rechtskundigen mit langjähriger Berufserfahrung.
Die Wechselquote zwischen den beiden Zweigen beträgt in den Neunzigerjahren
8 bis 10%, seit 2010 weniger als 1%.
Versuche der Regierung Berlusconi, dies nach 1994 zu ändern, führen zu keinen
Mehrheiten, ebenso scheitern Referenden auf Gesetzesstufe im
und
an zu geringer Stimmbeteiligung.
Am legt die Regierung Meloni dem Parlament eine Reform vor, die die
Trennung auf Verfassungsstufe herbeiführen soll. In erster Lesung stimmt das
Abgeordnetenhaus am mit 174 zu 92 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu, der
Senat am mit 106 zu 61 Stimmen bei 11 Enthaltungen. In zweiter Lesung
stimmt das Abgeordnetenhaus mit 243 zu 109 Stimmen zu, der Senat am
mit 112 zu 59 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Damit ist das absolute Mehr in beiden
Kammern erreicht, aber nirgends eine Zweidrittelsmehrheit. Ein Referendum dagegen
ist daher bis zum möglich.
Beim Behördenreferendum beträgt das Quorum im Abgeordnetenhaus 80 von 400, im
Senat 51 von 205. Die Regierungsparteien wollen den Prozess beschleunigen und
reichen daher am im Abgeordnetenhaus 90 Unterschriften ein, bzw. am
78 im Senat. Die Opposition zieht am im Senat mit 52
Unterschriften bzw. am mit 96 im Abgeordnetenhaus nach. Das
Kassationsgericht erklärt am alle vier Anträge für gültig; die
Regierung hat 60 Tage Zeit, das Datum der Volksabstimmung festzulegen.
Am reicht ein Personenkomitee einen Antrag für ein Volksreferendum
ein, die Sammelfrist bis zum verlängert sich nicht. Die Regierung legt
in einem Dekret fest, dass die Abstimmung an einem Sonntag (Urnen von bis ) und Montag (Urnen von bis ) stattfinden solle, legt aber noch
kein Datum fest. Auch im Ministerrat vom verschiebt sie angesichts der
Unterschriftensammlung den Entscheid über das Datum. Am entscheidet
sie sich für den 22. und , Staatspräsident Mattarella unterzeichnet das
Dekret am folgenden Tag. Das Volksreferendum wird am eingereicht; das
Kassationsgericht beglaubigt am 546'463 Unterschriften. Die Regierung
ändert das Dekret am , indem sie das Datum belässt, aber die vom
Kassationsgericht umformlierte Fragestellung des Volksreferendums übernimmt.
Mattarella unterzeichnet auch dieses Dekret sofort.
Hauptpunkte
Aufteilung der Magistratur (Gerichtswesen) in untersuchende und urteilende Behörden
kein Karrierewechsel zwischen beiden Zweigen
jeder Zweig mit eigenem Verwaltungsgremium (Consiglio superiore della magistratura)
Bestellung der beiden Gremien durch Losverfahren
je zwei Drittel aus den eigenen Reihen, letztes Drittel durch Parlament
aus Rechtskundigen mit mindestens 15 Jahren Berufserfahrung
gemeinsame Disziplinarkammer (Alta Corte disciplinare) mit 15 Sitzen
3 vom Präsidenten ernannt, 3 vom Parlament ausgelosten, 6 bzw. 3 aus den Reihen
der Gerichts- bzw. Untersuchungsbehörden ausgelosten, alle mit 20 Jahren Erfahrung
Fakultatives Verfassungsreferendum nach Art. 138 der Verfassung durch mindestens
ein Fünftel jeder Parlamentskammer und 500'000 Stimmberechtigte. Im Gegensatz
zu fakultativen Gesetzesreferenden ist keine Mindestbeteiligung nötig.
Verfassungstext
Art. 87 Abs. 10
"Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il
Consiglio superiore della magistratura requirente."
Art. 102 Abs. 1
"La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano
altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti."
Art. 104 (Neufassung)
"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera
requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore
della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di
professori ordinari di università in materie giuridiche e diavvocati con almeno
quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi
dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente,
tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati
mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non
possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale."
Art. 105 (Neufassung)
"Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti,
le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei
magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e
requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente
della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco
di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta
comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei
magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle
rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie
e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della
Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta
comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può
essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte é incompatibile con quelli di membro del
Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio
indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione,
anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica
senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la
decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la
composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le
norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati
giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio."
Art. 106 Abs. 3
"Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati
appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio
delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori."
Art. 107 Abs. 1
"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con
il loro consenso."
Art. 110
"Ferme le competenze del ciascun Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia."
Die Abstimmungsfrage enthält keinen Hinweis auf Inhalt der Reform:
"Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102,
primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione
approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025
con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione
della Corte disciplinare"?"
Von den Parlamentskammern vorgeschlagene Fragestellung:
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di
ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?"
Von Komitee des Volksreferendums vorgeschlagene Fragestellung:
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di
ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025,
con la quale vengono modificati gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106
comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?"