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Italien, 23. März 2026 : Trennung der Laufbahn zwischen Untersuchungs- und Gerichtsbehörden

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Trennung der Laufbahn zwischen Untersuchungs- und Gerichtsbehörden
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Minderheit beider Kammern, Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), vollständige Aufhebung
Ergebnis ---
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte ---
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht ---
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen ---
Gültige (= massgebende) Stimmen ---auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen --- --- %
┗━ Nein-Stimmen --- --- %
Medien Stimmzettel (PDF)
Bemerkungen Zur Zeit verwalten sich Untersuchungs- und Gerichtsbehörden der Magistratur gemeinsam, auch ist ein Wechsel zwischen beiden Zweigen möglich. Die oberste Aufsichtsbehörde (Consiglio Superiore della Magistratura) wird von den Angehörigen zu zwei Dritteln aus ihrer Mitte gewählt, das letzte Drittel bestimmt das Parlament aus Rechtskundigen mit langjähriger Berufserfahrung. Die Wechselquote zwischen den beiden Zweigen beträgt in den Neunzigerjahren 8 bis 10%, seit 2010 weniger als 1%.

Versuche der Regierung Berlusconi, dies nach 1994 zu ändern, führen zu keinen Mehrheiten, ebenso scheitern Referenden auf Gesetzesstufe im und an zu geringer Stimmbeteiligung.

Am legt die Regierung Meloni dem Parlament eine Reform vor, die die Trennung auf Verfassungsstufe herbeiführen soll. In erster Lesung stimmt das Abgeordnetenhaus am mit 174 zu 92 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu, der Senat am mit 106 zu 61 Stimmen bei 11 Enthaltungen. In zweiter Lesung stimmt das Abgeordnetenhaus mit 243 zu 109 Stimmen zu, der Senat am mit 112 zu 59 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Damit ist das absolute Mehr in beiden Kammern erreicht, aber nirgends eine Zweidrittelsmehrheit. Ein Referendum dagegen ist daher bis zum möglich.

Beim Behördenreferendum beträgt das Quorum im Abgeordnetenhaus 80 von 400, im Senat 51 von 205. Die Regierungsparteien wollen den Prozess beschleunigen und reichen daher am im Abgeordnetenhaus 90 Unterschriften ein, bzw. am 78 im Senat. Die Opposition zieht am im Senat mit 52 Unterschriften bzw. am mit 96 im Abgeordnetenhaus nach. Das Kassationsgericht erklärt am alle vier Anträge für gültig; die Regierung hat 60 Tage Zeit, das Datum der Volksabstimmung festzulegen.

Am reicht ein Personenkomitee einen Antrag für ein Volksreferendum ein, die Sammelfrist bis zum verlängert sich nicht. Die Regierung legt in einem Dekret fest, dass die Abstimmung an einem Sonntag (Urnen von bis ) und Montag (Urnen von bis ) stattfinden solle, legt aber noch kein Datum fest. Auch im Ministerrat vom verschiebt sie angesichts der Unterschriftensammlung den Entscheid über das Datum. Am entscheidet sie sich für den 22. und , Staatspräsident Mattarella unterzeichnet das Dekret am folgenden Tag. Das Volksreferendum wird am eingereicht; das Kassationsgericht beglaubigt am 546'463 Unterschriften. Die Regierung ändert das Dekret am , indem sie das Datum belässt, aber die vom Kassationsgericht umformlierte Fragestellung des Volksreferendums übernimmt. Mattarella unterzeichnet auch dieses Dekret sofort.

Hauptpunkte

  • Aufteilung der Magistratur (Gerichtswesen) in untersuchende und urteilende Behörden
  • kein Karrierewechsel zwischen beiden Zweigen
  • jeder Zweig mit eigenem Verwaltungsgremium (Consiglio superiore della magistratura)
  • Bestellung der beiden Gremien durch Losverfahren
  • je zwei Drittel aus den eigenen Reihen, letztes Drittel durch Parlament aus Rechtskundigen mit mindestens 15 Jahren Berufserfahrung
  • gemeinsame Disziplinarkammer (Alta Corte disciplinare) mit 15 Sitzen
  • 3 vom Präsidenten ernannt, 3 vom Parlament ausgelosten, 6 bzw. 3 aus den Reihen der Gerichts- bzw. Untersuchungsbehörden ausgelosten, alle mit 20 Jahren Erfahrung

Fakultatives Verfassungsreferendum nach Art. 138 der Verfassung durch mindestens ein Fünftel jeder Parlamentskammer und 500'000 Stimmberechtigte. Im Gegensatz zu fakultativen Gesetzesreferenden ist keine Mindestbeteiligung nötig.

Verfassungstext
Art. 87 Abs. 10
"Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente."
Art. 102 Abs. 1
"La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti."
Art. 104 (Neufassung)
"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e diavvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale."
Art. 105 (Neufassung)
"Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte é incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio."
Art. 106 Abs. 3
"Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori."
Art. 107 Abs. 1
"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso."
Art. 110
"Ferme le competenze del ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia."

Die Abstimmungsfrage enthält keinen Hinweis auf Inhalt der Reform:
"Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?"

Von den Parlamentskammern vorgeschlagene Fragestellung:
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?"

Von Komitee des Volksreferendums vorgeschlagene Fragestellung:
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?"

Quellen
Vollständigkeit Abstimmung steht aus
Letzte Änderung