Ein Bürgerkomitee sammelt vom bis 820'316 Unterschriften für
drei Änderungen des Wahlgesetzes. Die Corte di Cassazione bestätigt am
das Zustandekommen der Vorlagen, und die Corte costituzionale erklärt am
alle Vorlagen als zulässig. Daher müsste eine Abstimmung zwischen dem 15.4 und
stattfinden. Wegen der Regierungskrise im und den Neuwahlen
im verschiebt sich die Abstimmung um ein Jahr.
De mitregierende Lega Nord wehrt sich dagegen, die Abstimmung mit den Wahlen
zum Europaparlament zusammenzulegen, da sie gegen die Vorlagen ist. Daher
ändert das Parlament das Referendumsgesetz mit Gesetz Nr. 40/2009 so, dass
im Jahre 2009 Referenden auf zwischen dem 15. und zur Abstimmung gelangen
können.
Staatspräsident Napolitano setzt die Abstimmung am (Gazzetta
Ufficiale n. 99/2009) an.
Das ursprüngliche Abstimmungsdatum vom (Dekret vom in
Gazzetta Ufficiale n. 31/2008) fällt wegen Neuwahlen dahin.
Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit
muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen. Dies ist nicht der Fall.
Vorlage 1 (violetter Stimmzettel): Das Wahlgesetz für die Abgeordnetenkammer soll
neu die Mehrheitsprämie von mindestens 340 der 630 Sitze der stärksten Partei
statt der stärksten Listenverbindung zuordnen, indem Listverbindungen nicht mehr
möglich sind.
Abstimmungsfrage:
"Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1;
art. 14-bis, comma 2;
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i gruppi politici
organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è
altresì
richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni
di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale,
uno accanto all'altro, su un'unica riga"
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e"
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate"
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2);
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a);
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: "non
collegate" e alle parole "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: ", nonché le
liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera
a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti
validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole "le coalizioni di liste
di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la coalizione di liste
o";
art. 83, comma 1, numero 6);
art. 83, comma 1, numero 7);
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per ciascuna coalizione
di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero
4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "coalizioni o";
art. 83, comma 1, numero 9);
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste della coalizione
o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 4;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 84, comma 3 ?"