Zulässig gemäss Urteil 1/1994 vom des Verfassungsgerichts.
Die Abstimmung findet wegen der Parlamentswahlen erst 1995 statt.
Originaltext:
(3) GRIGIO [Sindacato 3] Organizzazioni sindacali: abolizione dei poteri
attribuiti al presidente del Consiglio per stabilire quali siano le
confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Titolo: Contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Promotori: Rifondazione Comunista, Consigli di Fabbrica.
Colore scheda Grigio.
Legge di riferimento D.L. 29/93, art. 47
Quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993,
serie generale, limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività
sindacale), nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993,
n. 359, della Corte Costituzionale e dalla modificazione apportata
dall'art. 22 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n, 546?
Anche in questo caso viene preso di mira un sistema di determinazione della
maggiore rappresentatività. In sede di contrattazione collettiva nel
pubblico impiego sono ammesse. In base alle disposizioni di cui si chiede
l'abrogazione, le organizzazioni sindacali ritenute maggiormente
rappresentative sulla base dei criteri definiti in un apposito accordo tra
governo e confederazioni sindacali (già qualificate come maggiormente
rappresentative sulla base di un precedente DPR). I criteri attualmente in
vigore e definiti attraverso la procedura di cui si chiede l'abrogazione
sono: consistenza associativa (soglia minima: 5% delle deleghe di
comparto): adesione ricevuta in occasione di elezioni per la costituzione
di organismi amministrativi o di altri organi di rappresentanza sindacale
dei lavoratori (soglia: 5% dei voti): diffusione organizzativa (soglia:
esistenza di strutture territoriali di comparto in un terzo delle regioni e
delle province).