Italien, 15. Juni 1997 : Aufhebung der aussergerichtlichen Nebenbeschäftigung für Justizbeamte

Gebiet Italien
Datum 15. Juni 1997
Vorlage Aufhebung der aussergerichtlichen Nebenbeschäftigung für Justizbeamte
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 49'054'410
Stimmbeteiligung 14'812'23830,19 %
Leere Stimmen 1'206'304
Ungültige Stimmen 565'088
Stimmen ausser Betracht 1'771'392
Gültige Stimmen 13'040'846
Ja-Stimmen 11'160'92385,58 %
Nein-Stimmen 1'879'92314,42 %
Bemerkungen Zulässig gemäss Urteil 41/1997 vom 30.1.1997 des Verfassungsgerichts. Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.

Durch Riformatori / Club Pannella

Scheda verde scuro: incarichi extragiudiziari dei magistrati. Il referendum riguarda l'abrogazione delle disposizioni che permettono ai magistrati di assumere altri incarichi che li distraggano dai loro doveri e funzioni.

Il testo del quesito:
"Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti:
art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: "senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ( "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063." ), come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2 aprile 1979, n. 97?"

La materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati è regolata dal Consiglio superiore della magistratura. Gli incarichi extragiudiziari consistono in attività di insegnamento, conferenze, arbitrati, funzioni di giudice sportivo, e devono essere autorizzati dall'organo di autogoverno dei giudici che decide su richiesta dell'interessato. Questi è tenuto a specificare la natura dell'incarico, la remunerazione prevista e a indicare ogni altro elemento utile. Per decidere se concedere l'autorizzazione, il Consiglio valuta se l'incarico in questione è compatibile con l'attività giudiziaria, e in particolare se pregiudica o meno l'indipendenza e la laboriosità del magistrato. Il Csm prende in considerazione una serie di fattori (carico di lavoro, precedenti altri incarichi extragiudiziari) e tiene conto anche dell'eventuale esistenza di provvedimenti disciplinari a carico del magistrato. Per quanto riguarda in particolare gli aribitrati, il Csm concede l'autorizzazione soltanto nei casi in cui la legge richieda necessariamente la partecipazione di magistrati, cioè nei soli casi di "arbitrati obbligatori".

Sono per il "sì": Rifondazione comunista, Pds, Verdi, Forza Italia, Alleanza nazionale, Ccd, Cdu, Ms-Fiamma.
Libertà di scelta: Ppi
Quellen
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