| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 48/2005 vom 13.1.2005 des Verfassungsgerichts.
Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.
Die Summe von gültigen und ungültigen Stimmen entspricht nicht der
Anzahl abgegebener Stimmen weil einzelne Protokolle fehlerhaft sind.
Grauer Stimmzettel:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione
dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2
del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile"?
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